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Documenti pubblici, digitali.

2.3. Accessibilità

I soggetti erogatori di soluzioni ICT devono rendere i propri strumenti informatici accessibili e usabili, compresi i siti web, le applicazioni mobili e la documentazione digitali (ad esempio i documenti PDF scaricabili), così come previsto dalle “Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici”.

Sono disponibili ulteriori approfondimenti sull’accessibilità nella sezione dedicata del sito dell’Agenzia per l’Italia digitale.

2.3.1. Definizione

Per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, dal maggior numero possibile di persone, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari (Legge 9 gennaio 2004, n. 4, art. 2).

Per “tecnologie assistive” si intendono gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona con disabilità, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici (Legge 9 gennaio 2004, n. 4, art. 2).

Quando si parla di accessibilità digitale, spesso si tende a considerarla come un requisito esclusivo per le persone con disabilità. Tuttavia, questa concezione è errata. L’accessibilità digitale riguarda tutti i cittadini, comprese, in particolare, le persone con disabilità.

Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione.

2.3.2. Accessibilità by design

I servizi digitali devono essere progettati in modo da includere già dalle basi della progettazione i requisiti di accessibilità.

Progettare accessibile è necessario per sostanziare i principi generali legati all’inclusione e al design for all, che spesso, pur essendo teoricamente presenti, non trovano una reale applicazione esecutiva.

Le fasi di progettazione antecedenti allo sviluppo possono e devono quindi includere le considerazioni e le strategie relative all’accessibilità, che i designer devono poter applicare ai progetti in base agli specifici ruoli professionali.

In particolare, i designers devono:

  1. prevedere paradigmi di interazione che includono differenti modalità di presentazione e di fruizione delle funzionalità e dei contenuti conformemente alle linee guida WCAG 2.1;

  2. individuare, insieme agli sviluppatori, i framework che mettono a disposizione in fase di implementazione tutte le caratteristiche di accessibilità previste dalle linee guida WCAG 2.1 (Livello AA);

  3. pianificare test di accessibilità automatici e, dove possibile, test condotti da utenti di diverse tecnologie assistive, sia sui prototipi in sviluppo che sul servizio digitale prima del rilascio;

  4. definire flussi di lavoro che mantengano l’accessibilità nel tempo, coinvolgendo le figure professionali che aggiornano il servizio digitale con testi, immagini e contenuti multimediali, prevedendo per loro momenti di formazione specifica;

  5. progettare meccanismi di documentazione del servizio che siano conformi alle linee guida WCAG 2.1 (Livello AA).

Il principio di accessibilità by design - cioè fin dalle basi della progettazione - è quindi la scelta fondamentale per creare servizi digitali accessibili e deve essere inoltre associata al principio di accessibilità by default, cioè il principio secondo cui ogni tipo di documentazione e risorsa a supporto (manuali, schemi wireframe e mockup a diversa definizione, framework di sviluppo, template HTML per modelli standard, linee guida…) dovrebbe contenere i requisiti di accessibilità necessari per fare in modo che ogni istanza applicativa abbia basi strutturali efficaci.

Il design system .italia, strumento fondamentale per la progettazione di servizi pubblici digitali, è stato sviluppato in quest’ottica, con ben tre cicli di verifiche di accessibilità e coerenza sui 55 componenti, seguendo un workflow definito nel tempo insieme agli esperti di accessibilità di AgID. Abbiamo inoltre messo a disposizione di tutti questo processo di verifica, così che le PA e i loro fornitori possano replicarlo per verificare l’accessibilità dei componenti nel contesto dei siti e servizi digitali che stanno sviluppando.

2.3.3. Principi per l’accessibilità

L’accessibilità è caratterizzata da quattro solidi principi:

Sono quindi conformi i servizi realizzati tramite sistemi informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, che presentano le caratteristiche di accessibilità al contenuto e fruibilità delle informazioni.

2.3.4. Linee guida e criteri di successo

Le linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici riportano quanto descritto nell’articolo 11 della legge n. 4/2004 e referenziano la norma UNI EN 301549:2018 che stabilisce uno standard europeo per garantire il rispetto dei principi e dei requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT, quali:

  • hardware

  • web

  • documenti non web

  • software

  • applicazioni Mobili

  • documentazione e servizi di supporto

  • postazioni di lavoro a disposizione del dipendente con disabilità

La norma armonizzata riflette lo standard W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

2.3.5. Come rilasciare una dichiarazione di accessibilità

Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare una dichiarazione di accessibilità per ciascun sito e applicazione mobile. A tale scopo, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha predisposto una procedura online conforme all’Allegato 1 delle Linee Guida.

Le informazioni presenti nella dichiarazione devono essere ricavate da:

  • un’autovalutazione effettuata direttamente dal soggetto erogatore;

  • una valutazione effettuata da terzi;

  • una valutazione effettuata con il “Modello di autovalutazione”, Allegato 2 delle Linee Guida.

Il Responsabile della Transizione Digitale del soggetto erogatore, riceve il link che deve essere esposto con la dicitura “Dichiarazione di accessibilità”:

  • nel footer, per quanto riguarda i siti web;

  • nella sezione dedicata alle informazioni generali riportate nello store, per quanto riguarda l’applicazione mobile.

L’accesso alla piattaforma è possibile solo se la mail istituzionale del Responsabile della Transizione Digitale è correttamente indicizzata sul catalogo IPA.

2.3.6. Meccanismo di feedback e procedura di attuazione

Le pubbliche amministrazioni devono rendere disponibile un meccanismo che consenta a chiunque di segnalare i problemi di accessibilità e richiedere un intervento tempestivo da parte dell’amministrazione.

In caso di assenza del meccanismo di feedback, di soluzione insoddisfacente o mancata risposta entro 30 giorni dalla segnalazione, l’utente può far ricorso al Difensore Civico per il Digitale tramite la procedura di attuazione presente sulla dichiarazione pubblicata dall’ente erogatore.

2.3.7. Obiettivi accessibilità

Entro il 31 marzo di ogni anno le PA devono pubblicare nei propri siti web gli “Obiettivi di accessibilità per l’anno corrente”. Per tale scopo, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha predisposto un’applicazione online per ricevere dalle amministrazioni gli obiettivi.

Gli obiettivi vanno pubblicati sui siti delle PA nella sezione “amministrazione trasparente/Altri contenuti/Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati”.

2.3.8. Normativa

La normativa completa e aggiornata sull’accessibilità è disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale.

2.3.9. Approfondimenti

Sono disponibili ulteriori approfondimenti sull’accessibilità nella sezione FAQ del sito dell’Agenzia per l’Italia digitale.